Per l'olio d'oliva, le etichette non dovranno riportare i paesi d'origine dei singoli oli componenti la miscela in modo più evidente rispetto alle altre indicazioni. In più, la data minima di conservazione non sarà imposta per legge. Per il miele, l'obbligo di indicare in etichetta i paesi da cui originano i mieli che compongono il blend vale solo per i produttori italiani e non può essere imposto a quelli stranieri che commercializzano i loro mieli “compositi” in Italia.
Per i prodotti vittima di truffe sull'origine viene cancellata la definizione di “effettiva origine”, finora prevista dall'ordinamento italiano e mal digerita da Bruxelles. Viene così imposta la definizione europea, che individua l'origine del prodotto nel “paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale” della merce, senza curarsi dell'effettiva origine del suo ingrediente prevalente. In più, in merito alla fallace indicazione che induce a forme di itlan sounding, viene previsto che le sanzioni (fino a 250 mila euro) scattino quando l'utilizzo del marchio induca realmente il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. La valutazione dovrà avvenire caso per caso. Tutte queste novità sono contenute nel disegno di legge europea 2015, atteso al vaglio definitivo del Consiglio dei ministri.
[15/01/2016]
Fonti:http://www.italiaoggi.it/