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QUADRO PRATICO E SINTETICO SUI CARICATORI E SERBATOI

In un arma a ripetizione le cartucce sono contenute in un serbatoio che può essere mobile e viene detto caricatore oppure incorporato nell'arma e viene detto serbatoio. Vi sono armi in cui vi è un serbatoio in cui le cartucce vengono inserite mediante una clip (piastrina, lastrina, pacchetto) di caricamento che rimane inserita nel serbatoio fino allo esaurimento dei colpi; essa non è né un serbatoio né un caricatore, si potrebbe definire un accessorio del serbatoio, e quindi è oggetto del tutto libero.

 

La normativa è regolata attualmente dalle seguenti norme:

 

Direttiva europea CEE 21 maggio 2008  n. 2008 

I caricatori vengono liberalizzati e non sono più parti di arma; i silenziatori vengono equiparati alle parti di arma pur essendo accessori e quindi sono soggetti al regime giuridico delle parti di arma; i serbatoi sono parti non essenziali di arma.

 

Decreto legislativo 204-2010

I caricatori passano nella categoria degli accessori e sono completamente liberi (produzione, importazione, acquisto, utilizzo).

I serbatoi rimangono parte di arma non essenziale; se si detiene un serbatoio aggiuntivo, esso va denunziato.

 

Decreto legislativo 121-2013

Viene introdotta la categoria delle armi proibite: pistole in calibro 9×19, armi lunghe contenenti più di 5 colpi e armi corte contenenti più di 15 colpi, repliche di armi antiche con più di 10 colpi. Vengono inseriti fra i prodotti proibiti anche "tali caricatori" e i silenziatori. Però per le armi ad uso sportivo si precisa che il divieto vale per "caricatori o serbatoi".

Il decreto stabilisce espressamente che non rientrano fra i caricatori o serbatoi vietati quelli con più di 5 o 15 colpi per armi sportive.

Per i caricatori e le armi già detenuti, non viene vietata la loro detenzione, ma ne è vietata la vendita a partire da 5 novembre 2015, salvo che vengano ridotti a norma.

 

Decreto legge 7-2015

Introduce l'obbligo della denunzia entro il 5 novembre 2015 "dei soli caricatori", e quindi non dei serbatoi, con capienza superiore a 5 o 15 colpi. Quindi vanno denunziati tutti anche quelli destinati ad armi sportive o a repliche.

L'omessa denunzia viene punita a norma dell'articolo 697 codice penale così chiaramente indicando che non si tratta di parti di arma da fuoco, ma solo di oggetti sottoposti ad un regime particolare.

Il decreto precisa però che questa normativa riguarda soltanto i privati e che essa non si applica a chi è titolare di licenze previste dalla primo comma dall'articolo 31 del TULPS. Vale a dire che per fabbricanti, importatori, esportatori e armieri i caricatori (ma non i serbatoi) ritornano ad essere liberi come previsto dal decreto legislativo 204-2010.

 

[13/11/2015]

Fonti: http://www.earmi.it/